Nel cartello di cantiere esposto all’entrata del campo sportivo “P. Lorusso” è scritto che i lavori di ristrutturazione dell’impianto, finanziati con risorse PNRR, sarebbero finiti il 21 marzo 2025. Esattamente tre mesi fa. Ma dalle foto allegate a questo articolo si può notare che i lavori sono ancora in corso e che ci vorrà ancora del tempo per la consegna. Quali i motivi di tale ritardo? Questo non è dato sapere in quanto nessuno dal palazzo municipale ha ufficialmente comunicato le ragioni. E nessuno ha ancora, altrettanto ufficialmente, comunicato quali varianti siano state apportate al progetto e chi le abbia proposte.
Infatti quello del campo sportivo “P. Lorusso” è un cantiere che viene visitato, con una certa costanza, da estranei sia ai lavori che a coloro che istituzionalmente possono frequentarlo, magari interessati ad una futura gestione dell’impianto stesso.
COSA PREVEDE IL PROGETTO ESECUTIVO (planimetria nella foto di copertina).
Il progetto esecutivo prevede il rifacimento del manto erboso sintetico del rettangolo di gioco (100×60) con materiale di terza generazione, nuove recinzioni compresa quella che dividerà l’area dedicata allo sport da quella dedicata ad eventi vari, con la realizzazione di un campo polivalente basket/volley, un campo di calcio a 7 e relativi due spogliatoi, spogliatoi (3) per i campi di basket e volley, impianti di irrigazione con cisterna da 10ml litri, settore dedicato alle squadre ospiti (sul lato di via Marco Polo), rifacimento spogliatoi per coloro che usufruiscono del rettangolo di gioco (100×60).
Il tutto per un importo complessivo dei lavori pari a € 1.519.442, 42 per un impianto che potrà contenere fino a 800 persone, suddivise tra tribuna per ospiti e tribuna per il pubblico di casa.

CHI GESTIRA’ IL CAMPO SPORTIVO “P. LORUSSO”
Come ogni struttura che si rispetti, anche il campo sportivo “P. Lorusso” avrà bisogno di una gestione virtuosa e per niente facile. Il Comune di Conversano, da soli due mesi, si è dotato di un regolamento per la gestione degli impianti sportivi, individuando contemporaneamente (art. 4 dello stesso regolamento) gli impianti “a rilevanza economica“:
1) Pala Sangiacomo; 2) Palazzetto dello Sport Castellaneta; 3) Campo sportivo Peppino Lorusso.
E i seguenti impianti scolastici:
1) Scuola Media Plesso Forlani; 2) Scuola Media Plesso Carelli; 3) Scuola Media Primaria II Circolo –Plesso Via Guglielmi.
Impianti minori privi di rilevanza economica:
1) Via S. Antonio Abate (campetto di calcio); 2) Via Mario La Volpe (polisportivo); 3) Largo Falconieri (polisportivo); 4) Via Gassi (polisportivo).
Il campo sportivo, naturalmente, è compreso tra i grandi impianti “a rilevanza economica“.

IL TESTO DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
ART. 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s’intende:
- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività
sportive; - per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva a livello agonistico, amatoriale, ricreativo,
didattico o rieducativo; - per forme di utilizzo o gestione, le modalità con le quali l’Amministrazione concede l’utilizzo
temporaneo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi; - per concessione, il provvedimento con il quale l’Amministrazione concede ad un soggetto l’uso di
un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste ed autorizzate; - per convenzione, l’atto che regola i modi, forme e rapporti tra l’Amministrazione ed il gestore;
- per cauzione, la garanzia che il gestore dell’impianto deve prestare all’amministrazione a garanzia
di eventuali danni agli impianti da questi arrecati; - per contributo, l’eventuale contributo che l’amministrazione può concedere per la promozione
dell’attività sportiva; - per assicurazione, l’assicurazione che il gestore deve prestare per R.C. verso terzi.
ART. 2
Riferimenti normativi e oggetto
Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo temporaneo e della
gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.
ART. 3
Finalità
L’Amministrazione Comunale intende promuovere l’associazionismo sportivo dilettantistico e gli
enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva,
discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando, in via preferenziale, a tali
soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi di imparzialità
territorialità, progettualità ed economicità.
Le Associazioni o enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e
valorizzazione del libero accesso agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività
sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, a favore dei disabili
e degli anziani, dei preadolescenti e degli adolescenti, ricreative e sociali di interesse pubblico.
Gli impianti sportivi comunali, e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la
promozione e per la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa, nell’ambito di
un’organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il
sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
L’uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi
generali della collettività.
L’Amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia
di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all’art. 60, lett. A) del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, riconosce secondo il principio di “sussidiarietà” di cui all’art. 3, comma5, del Decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive
associate e federazioni sportive nazionali collaborano con l’Amministrazione comunale nella
promozione della pratica sportiva e nella valorizzazione degli impianti sportivi stessi.
ART. 4
Individuazione degli impianti
Gli impianti sportivi di rilevanza cittadina sono individuati in quanto strutture che per le loro
dimensioni e complessità tecnologica richiedono una gestione specializzata e rilevante dal punto di
vista economico.
Alla data di adozione del presente regolamento sono individuati quali impianti a rilevanza economica:
1) Pala Sangiacomo;
2) Palazzetto dello Sport Castellaneta;
3) Campo sportivo Peppino Lorusso.
Impianti scolastici:
1) Scuola Media Plesso Forlani;
2) Scuola Media Plesso Carelli;
3) Scuola Media Primaria II Circolo –Plesso Via Guglielmi.
Impianti minori privi di rilevanza economica:
1) Via S. Antonio Abate (campetto di calcio);
2) Via Mario La Volpe (polisportivo);
3) Largo Falconieri (polisportivo);
4) Via Gassi (polisposrtivo).
ART. 5
Classificazione delle attività sportive
Gli impianti sportivi comunali, di cui al precedente articolo, sono destinati a favorire la pratica di
attività sportive, didattiche, ricreative e sociali di interesse pubblico.
Il Comune, anche attraverso la collaborazione e progettualità dei soggetti gestori, persegue gli
interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi
comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di
pubblico interesse.
In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate: - Attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l’attività sportiva
dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica a favore dei disabili e degli anziani,
dei preadolescenti ed adolescenti, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza. Viene incluso altresì
in questa definizione l’attività sportiva per le Scuole. - Attività sportiva di interesse pubblico: l’attività agonistica di campionati, tornei, gare e
manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti come CONI, FIGH, FIGC, FIP,FIPAV,
altre federazioni sportive.
ART. 6
Competenze del Consiglio comunale
Spettano al Consiglio comunale i poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali: - la individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini,
al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività
sportive; - la individuazione degli impianti sportivi di rilevanza cittadina di nuova costruzione o acquisizione;
- l’approvazione degli schemi generali di convenzione che contengono le clausole essenziali comuni
alle concessioni di tutti gli impianti sportivi, sia minori che di rilevanza cittadina.
ART. 7
Competenze della Giunta comunale
Spetta alla Giunta comunale - individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi
che svolgono attività sportive in ordine:
a) alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per
la assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
b) alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano
individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel
presente regolamento e nel rispetto degli schemi di convenzione approvati dal Consiglio
comunale; - determinare le tariffe da corrispondere al Comune per l’uso di ogni singolo impianto;
ART. 8
Competenze del Responsabile del servizio
Spetta al Responsabile dell’Area tecnica – Patrimonio: - rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
- stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione
indiretta; - esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale - provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell’uso degli impianti sportivi, in
relazione alla attività scolastica e per le attività di base, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla
Giunta Comunale. - il controllo manutentivo degli impianti affidati in concessione.
ART. 9
Forme di gestione
Le strutture di cui al precedente articolo 4 possono essere gestite nei modi seguenti:
a) direttamente dal Comune;
b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale a società sportive ed associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede da oltre tre anni nel Comune di Conversano, federazioni sportive, enti di
promozione sportiva e discipline sportive associate, individuate previo esperimento di apposite
procedure di selezione come previsto dal presente regolamento.
Per ogni impianto concesso in gestione sarà predisposta una convenzione contenente gli elementi
essenziali che disciplinino i rapporti fra Amministrazione Comunale e le società sportive.
ART. 10:
Affidamento in gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale.
L’affidamento della gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale, ferme restando le altre
modalità indicate dall’art. 9, è riservata, sulla base della procedura selettiva di evidenza pubblica di
cui al successivo comma 3, a società sportive e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede da
oltre tre anni nel Comune di Conversano, federazioni sportive, enti di promozione sportiva e
discipline sportive associate, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello
sport e che dimostrino di avere ed aver avuto negli ultimi cinque anni, capacità operativa adeguata
alle attività da realizzare. In fase di selezione viene data preferenza alle associazioni o società sportive
costituite in forma associata.
L’affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma, aventi comunque
sede nel Comune di Conversano, potrà avvenire direttamente a trattativa privata, solo in caso di esito
infruttuoso delle procedure di selezione come di seguito illustrate, per i soggetti di cui al comma
precedente.
La scelta dell’affidatario, tra i soggetti di cui al precedente comma 1, si effettua per il tramite di una
procedura di selezione di evidenza pubblica così regolata:
la Giunta Comunale esprime con propria deliberazione, la volontà di procedere all’affidamento in
gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale, gli elementi essenziali che dovranno regolare
e disciplinare il rapporto concessorio ed inoltre i criteri di valutazione delle proposte gestionali, con
l’attribuzione dei pesi relativi agli elementi espressamente previsti dal Bando di selezione predisposto
successivamente dal responsabile del Servizio. La deliberazione e l’avviso Pubblico sono pubblicati
all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
Il Bando indica i dati indicativi dell’impianto da concedere in gestione, coloro che possono partecipare
e i relativi requisiti per l’ammissione, il termine di scadenza per la ricezione delle domande di
partecipazione, e le linee di indirizzo dei progetti gestionali che consentano la valutazione dei profili
economici e tecnici della gestione. Il progetto gestionale dovrà altresì contenere il curriculum del
soggetto richiedente da cui si deve desumere l’esperienza maturata nella gestione degli
impianti o utilizzazione per almeno una stagione sportiva degli impianti sportivi similari con
riferimento all’attività svolta nei confronti della popolazione giovanile o dei diversamente abili e degli
anziani. Il richiedente dovrà garantire l’apertura dell’impianto a tutti i cittadini, nonchél’imparzialità
nell’accesso di altre associazioni sportive.
Tutte le società sportive partecipanti a manifestazioni o campionati federali hanno diritto di poter
disputare le gare negli impianti sportivi comunali. In caso di concomitanza di più gare nello stesso
orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto
delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.
La scelta del concessionario viene effettuata seguendo la procedura dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, tenendo comunque conto delle priorità e dei criteri stabiliti al successivo art.14.
La durata massima dell’affidamento in gestione viene stabilita secondo i criteri stabiliti di cui al
successivo art. 27 e non può, in ogni caso, superare i 6 anni.
Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell’impianto sportivo secondo le
caratteristiche del medesimo, garantendo l’apertura e la custodia, gli allestimenti e i dis-allestimenti
quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi
e l’utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese
di gestione, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, le cui modalità e caratteristiche
saranno contenute nella convenzione.
Quanto alle utenze, la Giunta comunale con propria deliberazione può prevedere che siano poste a
carico del Comune, qualora si tratti di impianto ad uso promiscuo con le attività scolastiche o altre
attività gestite direttamente dal Comune.
Il concessionario dovrà provvedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale
dell’impianto e delle attività, l’accesso agli impianti sportivi agli istituti scolastici con sede nel
Comune di Conversano, che lo richiedano per lo svolgimento dell’attività didattica, nonchè alle
Associazioni del territorio e non, per lo svolgimento di attività sportive ed extra-sportive.
Il concessionario sarà tenuto altresì a comunicare al Servizio comunale competente eventuali
difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte degli utenti.
Al gestore spetta:
a) l’introito delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi esistenti nell’area in gestione da parte di
assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l’uso degli impianti;
b) l’utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati ad attività organizzate dal
Comune con le modalità ed i vincoli di cui all’atto di concessione;
c) l’utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune concede la
disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell’atto di concessione.
d) eventuali contributi che il Comune potrà ritenere di concedere per i consumi di acqua ed i lavori di
manutenzione ai campi da gioco o al verde ad essi circostante, nonché per la promozione dell’attività
sportiva. I contributi concessi sulla base di quanto stabilito dalla Giunta comunale dovranno essere
annualmente rendicontati dai concessionari all’Area tecnica – Patrimonio.
Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi determinate dal gestore, sulla base del
piano gestionale possono essere modificate dalla Giunta comunale nel limite massimo del 75% della
variazione istat. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all’interno
dell’impianto, le tariffe d’uso.
ART. 11
Affidamento in gestione di impianti sportivi ad uso scolastico
Per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi scolastici, da espletarsi solo ed in quanto
compatibile con le esigenze e l’attività didattica degli istituti scolastici ivi pertinenti, si applicano le
stesse regole di cui al precedente art. 10.
ART. 12
Affidamento in gestione di impianti sportivi minori
La concessione in gestione degli impianti sportivi minori è effettuata attraverso apposita procedura
negoziata tra l’Amministrazione Comunale e le Associazioni che hanno sede nel Comune. Dovrà in
ogni caso essere valutata: - esperienza nella gestione della struttura interessata;
- il rapporto delle attività svolte con il territorio comunale;
- esperienza nel settore di attività sportiva giovanile;
- la compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche
svolte nell’impianto, oggetto dell’affidamento.
La valutazione dovrà comunque avvenire in ottemperanza ai criteri stabiliti al successivo art.14.
ART.13
Responsabile del procedimento
Alla programmazione, controllo ed affidamento in gestione di tutti gli impianti sportivi comunali, per
lo svolgimento di campionati, di gare e manifestazioni ufficiali, per le attività di avviamento, per gli
allenamenti, per l’utilizzo libero provvede l’Area Patrimonio dell’Ente.
L’uso temporaneo degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari
liberi da impegni o necessità delle scuole, è determinato anch’esso dal predetto competente servizio
sulla base delle convenzioni sottoscritte con le istituzioni scolastiche.
ART. 14
Criteri di assegnazione
Negli affidamenti di cui agli artt.10, 11 e 12 si dovrà tenere conto comunque dei seguenti criteri: - partecipazione a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale,
nazionale e regionale; - esperienza nel settore dell’attività sportiva giovanile;
- esperienza nella gestione di impianti sportivi o nell’utilizzazione di impianti per attività
sportive in modo continuativo, nonché esperienza nell’organizzazione di manifestazioni
sportive; - sede nel territorio comunale da almeno 5 anni;
- livello di attività svolta;
- anzianità di affiliazione a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e discipline associate, per lo svolgimento dell’attività
sportiva oggetto dell’affidamento; - numero di tesserati per attività sportive che possono svolgersi nell’impianto negli ultimi 5 anni;
- progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla
didattica sportiva per giovani e bambini; - qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori negli ultimi 5 anni;
- diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili negli ultimi 5 anni;
- affidabilità economica;
- compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali e scolastiche
svolte nell’impianto, oggetto dell’affidamento; - rispetto della normativa in materia di attività sportiva agonistica e dilettantistica;
- valutazione progetto tecnico – economico di gestione dell’impianto e degli investimenti
proposti rapportata alla durata della gestione;
ART. 15
Norme generali sulla vigilanza
Il gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell’impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente
Regolamento.
Il gestore dell’impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è
autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon
funzionamento dell’impianto o dell’attività che ivi si svolge.
La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell’uso
dell’impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed
esclusivamente sui gestori.
Il gestore sarà responsabile verso l’Amministrazione Comunale per danni causati da incendi, scoppi
e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezza dei beni dati in uso. Il gestore è quindi
tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tale
contratto di polizza assicurativa sottoscritta a cura dell’ente gestore, dovrà essere trasmessa
all’Amministrazione comunale.
La società di gestione, con la sottoscrizione della convenzione, si assume l’obbligo di ottemperare a
tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti.
ART. 16
Accesso agli impianti
L’accesso agli impianti in gestione è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive,
alle scuole e istituti scolastici e loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente istituiti aventi
sede sociale nel Comune di Conversano. Gli impianti potranno anche essere concessi in uso
occasionale ad associazioni e gruppi non aventi sede a Conversano, solo per richieste occasionali o
manifestazioni sportive organizzate e riconosciute dagli enti sportivi competenti, come stabilito dal
successivo art. 24.
È facoltà dell’amministrazione comunale richiedere spazi sportivi disponibili, destinati a proprie
iniziative e/o manifestazioni dalla stessa patrocinate.
Per accedere agli impianti occorre inoltrare richiesta al Gestore dell’impianto come definito dall’art.
4 del presente Regolamento.
ART. 17
Sospensione delle concessioni.
L’Amministrazione Comunale può sospendere la validità delle convenzioni degli impianti sportivi
nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o
per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, con semplice
comunicazione ai gestori data, ove le circostanze lo consentano, con preavviso di almeno 10 giorni.
La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per
causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l’attività negli stessi venga sospesa ad
insindacabile giudizio dell’Ufficio competente.
Per la sospensione nulla è dovuto né dai gestori, né dal Comune.
ART. 18
Funzionamento degli impianti.
Il funzionamento degli impianti viene stabilito dal gestore in relazione al soddisfacimento delle
richieste delle società utenti alle quali fanno carico tutti gli oneri previsti dal presente Regolamento.
Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente
rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
L’accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso
esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della scuola (in caso
di palestre scolastiche) per i controlli che si ritenga di effettuare. È assolutamente vietato l’uso degli
impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.
ART. 19
Obblighi del gestore.
Il gestore si obbliga:
a) ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel
D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni;
b) ad osservare per i dipendenti il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
c) a garantire il diritto alla conservazione del posto di lavoro ai lavoratori assunti dal precedente
gestore;
d) a garantire condizioni minime predefinite e dignitose nel caso si ricorra a contratti di
collaborazione;
e) ad usare la massima cura e diligenza nell’uso del complesso sportivo in modo da garantire che i
relativi impianti non vengano danneggiati o manomessi;
f) ad osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge
in materia, applicabili e compatibili con l’impianto, ivi compreso il piano di classificazione acustica
del territorio;
g) provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle aree a verde esistenti, al servizio di
custodia delle aree recintate e degli immobili, nonché alla custodia delle attrezzature;
h) ad osservare quanto disciplinato dalle convenzioni riguardo alle spese per i consumi di rete (acqua,
energia elettrica, riscaldamento ecc.).
i) pagamento di un canone annuo a favore del Comune che sarà stabilito in base al valore
dell’impianto tenendo conto dell’attività di promozione dello sport.
j) ad assicurare la disponibilità dell’impianto per lo svolgimento di attività sportive alle società che
ne facciano richiesta.
k) Stipulare polizza fideiussoria pari al valore del canone annuo da riconoscere al comune di
Conversano per tutto il periodo della concessione, a favore dello stesso comune.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria che apportino una maggiore dotazione di servizi e
strutture per la pratica sportiva, realizzati a cura e spese del gestore, o per qualsiasi altro intervento di
implementazione delle strutture del complesso, il gestore non può vantare alcun diritto e rimborso
spesa a qualsiasi titolo, esonerando inoltre, il Comune da ogni onere per debiti ed impegni contratti.
Le nuove strutture e/o opere di miglioria si intendono acquisite in proprietà del Comune per
accessione, ai sensi dell’art. 934 del Codice Civile. Il Comune può, a suo insindacabile giudizio,
riconoscere al concessionario, un corrispettivo correlato agli interventi effettuati.
La procedura per la concessione del corrispettivo per la realizzazione da parte del gestore di interventi
di manutenzione straordinaria o di implementazione dei servizi e delle strutture, viene disciplinata
dalla convenzione.
ART. 20
Orari e tariffe.
Gli orari di utilizzazione degli impianti da parte degli aventi diritto vengono predisposti su proposta
dei gestori con approvazione dell’Amministrazione Comunale.
L’accesso agli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l’uso degli
impianti medesimi, approvate dalla Giunta comunale, articolata con agevolazioni per le società
sportive o di volontariato locale, da corrispondere direttamente al gestore.
ART.21
Regole per l’uso degli impianti.
Il Responsabile dell’Area tecnica-Patrimonio del Comune, fornisce specifiche disposizioni per l’uso
dei singoli impianti sportivi da inserire nelle rispettive convenzioni finalizzate alla migliore
conservazione degli stessi, sulla base dei seguenti criteri: - salvaguardia delle superfici di gioco;
- contenimento dei consumi energetici e dei consumi di acqua;
- criteri di utilizzazione di impianti e di attrezzature;
- installazione di materiale pubblicitario.
L’Amministrazione può riconoscere degli incentivi per il gestore che realizza un contenimento dei
consumi energetici e di acqua.
ART. 22
Responsabilità dei gestori.
I soggetti cui viene consentito l’accesso agli impianti sono responsabili dello svolgimento delle
attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all’interno degli
impianti sportivi persone ed atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi od altro. La
responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti ed attrezzature, cose epersone.
I predetti soggetti sono responsabili altresì dell’ingresso di estranei negli impianti, salvo checiò si sia
verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in
cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica.
L’Amministrazione Comunale ha diritto di rivalsa nei confronti del gestore per qualsiasi danno o
deterioramento arrecato agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi. In caso
di inerzia al ripristino delle cose danneggiate provvederà, previa formale diffida, direttamente
l’Amministrazione comunale rivalendosi delle spese sostenute nei confronti del gestore.
Il gestore assume, manlevando il Comune in sede civile e/o penale, qualsivoglia responsabilità per
fatto dannoso a cose e/o persone derivante dalla gestione d’uso.
Il gestore si impegna a non apportare alcuna modificazione, anche temporanea alle strutture
dell’impianto, senza l’autorizzazione del Comune, il quale in ogni caso, potrà pretendere il ripristino
dello status quo ante dei manufatti stessi, salvo il diritto di richiedere l’ulteriore risarcimento dei danni
subiti.
ART. 23
Revoca assegnazione impianti.
La revoca dell’affidamento degli impianti concessi in gestione alle società sportive ovvero la revoca
dell’utilizzo temporaneo secondo le procedure di cui al presente regolamento, viene disposta
dall’Amministrazione comunale: - in casi di accertata irregolarità nella gestione;
- qualora vengano disattesi gli interessi dell’Amministrazione Comunale indicati nell’art. 3 del
presente Regolamento; - in caso di violazioni o di inadempimento alle obbligazioni assunte con l’accordo sottoscritto tra le
parti; - qualora vengano meno le condizioni di agibilità per sopraggiunti eventi straordinari o anche
naturali.
Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto od in parte la convenzione per
pubblica necessità o per motivi di pubblico interesse, senza che nulla possa eccepire o pretendere a
qualsiasi titolo il gestore.
Il Comune, al fine di migliorare o preservare con adeguata manutenzione gli impianti, si riserva la
facoltà, sentite le società interessate, di sospendere o ridurre l’utilizzo dell’impianto, per il periodo
ritenuto necessario. Qualora il gestore intenda recedere dalla convenzione prima della scadenza, deve
darne preavviso di almeno tre mesi, con raccomandata a/r ovvero tramite pec all’indirizzo:
protocollo.comuneconversano@pec.rupar.puglia.it.
ART. 24
Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività sportive ed extra-sportive.
Gli impianti sportivi in gestione o parti di essi possono essere concessi dal Comune per iniziative
sportive ed extra-sportive occasionali a società, gruppi sportivi o associazioni, anche non aventi sede
nel Comune di Conversano, alle seguenti condizioni: - ottenimento dell’autorizzazione del Comune, a seguito di istanza presentata almeno 15 giorni prima,
nel rispetto del piano di classificazione acustica del territorio; - pagamento delle tariffe d’uso o rimborso delle spese dei consumi, a favore del gestore;
- compatibilità della manifestazione con le caratteristiche dell’impianto e con la programmazione del
gestore; - versamento al Comune di un deposito cauzionale, se ritenuto necessario, in relazione al tipo di
manifestazione prevista ed ai potenziali rischi per l’impianto, da restituirsi al termine della
manifestazione previa verifica di eventuali danni arrecati.
Quanto disposto al precedente comma non si applica per le attività organizzata direttamente dal
gestore dell’impianto, ad eccezione del rilascio di autorizzazione da parte del Comune per attività
extra-sportive e nel rispetto del piano di classificazione acustica del territorio e delle norme che
disciplinano l’organizzazione di eventi.
Tutti gli utilizzi per attività sportive ed extra-sportive da parte di terzi, non contemplati nel precedente
comma, possono essere autorizzati e concessi solo dal Comune, previo accordo oneroso e su richiesta
presentata dalle stesse società locali che gestiscono gli impianti ovvero terzi soggetti, ferma restando
l’applicazione del primo comma del presente articolo.
Le associazioni ed organismi del territorio che organizzano, senza scopo di lucro, manifestazioni
occasionali, extra-sportive nell’area degli impiantisportivi, ad esclusione dei campi da gioco, possono
essere esonerate dal pagamento della tariffa di utilizzo dell’impianto stesso, previo nulla osta
dell’Amministrazione comunale, e potrà essere posto a loro carico il rimborso spese per i consumi.
Per le attività extra- sportive da parte di terzi, vengono riconosciute le priorità di cui all’art. 30.
ART. 25
Esercizio attività bar –ristoro ed altre attività commerciali.
Il gestore è autorizzato allo svolgimento del servizio di bar-ristoro. Il servizio di bar-ristoro potrà
essere gestito direttamente o affidato a terzi, nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti
dalle norme applicabili in materia. Nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne
opportuna e tempestiva comunicazione al Comune per il necessario nulla-osta. L’autorizzazione è
vincolata unicamente all’attività di somministrazione alimenti e bevande riservata ai soli frequentatori
degli impianti e l’attività dovrà essere svolta nel rispetto della relativa normativa nazionale, regionale
e regolamentare, fatta salva la facoltà di ottenere autorizzazioni di pubblico esercizio, qualora ne
ricorrano le condizioni.
Il gestore può essere autorizzato dall’Amministrazione comunale, ed a suo insindacabile giudizio, a
svolgere attività di tipo commerciale connesse agli impianti sportivi e ricreativi, qualora ne ricorrano
le condizioni, in base alle normative vigenti in materia ed urbanistiche. Tali attività, se autorizzate,
possono essere gestite direttamente o affidate a terzi.
ART.26
Pubblicità.
Il gestore è autorizzato ad effettuare pubblicità visiva e fonica di terzi, all’interno dell’impianto
assegnato, nel rispetto della legislazione vigente. Il gestore è tenuto ad espletare in proprio tutte le
incombenze amministrative per le relative autorizzazioni; le relative imposte, tasse, diritti ed oneri di
qualsivoglia natura graveranno sul medesimo gestore.
L’esposizione dei cartelloni pubblicitari o degli striscioni non dovrà ostacolare la visibilità del
pubblico ed il regolare svolgimento dell’attività.
ART. 27
Durata della concessione e rinnovo.
La durata della concessione viene stabilita in un periodo non superiore a 20 anni. Alla scadenza la
concessione non potrà essere rinnovata tacitamente.
ART. 28
Controlli e sanzioni.
Il personale del Comune, debitamente autorizzato dal Responsabile dell’Area tecnica-Patrimonio,
avrà libero accesso all’impianto per le verifiche ed i controlli sulla gestione, sulla conduzione della
convenzione, sullo stato manutentivo e sugli eventuali lavori di miglioria in corso d’opera. A seguito
di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze e/o quant’altro sia nocumento all’efficienza ed al
buon funzionamento dell’impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito, potrà essere
applicata la sanzione della revoca della concessione, restando impregiudicata la facoltà di richiesta
del danno.
ART. 29
Elenco inventario restituzione dell’impianto e rendiconto.
Il gestore si impegna a sottoscrivere un elenco-inventario che, unitamente allo stato di consistenza
degli impianti, verrà formato in contraddittorio fra le parti, prima della consegna degli impianti stessi.
Tutti i materiali, attrezzature, arredi ed impianti riportati nel predetto elenco-inventario, non potranno
essere asportati né sostituiti nè modificati, senza il preventivo benestare del Comune. Il gestore si
obbliga a sostituire quelle attrezzature danneggiate, resesi inefficienti o pericolose per l’utenza.
Gli impianti, i materiali e tutto quanto viene concesso, dovranno essere restituiti alla scadenza della
gestione in perfetta efficienza, oltre a consegnare tutte le opere eventualmente costruite che il Comune
acquisisce in proprietà per accessione.
Il gestore si impegna altresì a presentare annualmente un rendiconto delle spese sostenute e dei ricavi
relativi alla gestione della società.
ART. 30
Uso temporaneo degli impianti sportivi gestiti dal Comune.
L’uso temporaneo per attività e manifestazioni sportive, degli impianti sportivi di proprietà comunale
o di cui il Comune abbia comunque acquisito la disponibilità, gestiti direttamente dal Comune, è
aperto a tutti coloro che praticano una delle discipline sportive per le quali l’impianto è stato costruito
e che intendono usufruire dell’impianto, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
L’uso è subordinato al pagamento di una tariffa oraria che sarà stabilita ed approvata con
deliberazione della Giunta Comunale.
Possono chiedere l’uso temporaneo degli impianti i seguenti soggetti:
a) società sportive regolarmente costituite o loro strutture associative, che siano affiliate alle rispettive
federazioni e ad enti di promozione riconosciuti dal CONI disputanti regolari campionati;
b) enti ed associazioni di promozione sportiva, ricreativa e culturale che abbiano sede e che operino
sul territorio comunale;
c) soggetti pubblici e privati.
Nel caso in cui le richieste di uso temporaneo per attività o per manifestazioni superino la possibilità
di ricezione degli impianti, a parità di condizioni, è data la precedenza agli Enti, alle società ed alle
associazioni che da più anni senza soluzione di continuità praticano la disciplina alla quale l’impianto
è destinato e che operano sul territorio comunale, indirizzando prevalentemente la loro attività verso
obiettivi di formazione e socializzazione.
L’uso temporaneo per attività e per manifestazioni è concesso con autorizzazione del responsabile del
servizio. L’uso degli impianti per manifestazioni non sportive viene concesso con deliberazione della
Giunta Comunale che, nell’ipotesi in cui la manifestazione sia senza scopo di lucro, potrà prevedere
anche la possibilità di uso gratuito in considerazione al tipo di manifestazione. Il Comune stipula
convenzioni con le autorità scolastiche per l’utilizzazione di impianti sportivi.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non autorizzare, a suo insindacabile giudizio e
con atto del responsabile del servizio, l’uso dell’impianto in caso in cui la manifestazione presenti
motivi di pericolo per la pubblica e privata incolumità, o di possibili danni all’impianto per uso non
appropriato dello stesso.
ART. 31
Revoca accesso agli impianti.
La revoca dell’accesso agli impianti viene disposta dal servizio competente del Comune per: - violazione degli accordi sottoscritti;
- ripetute violazioni delle regole del presente Regolamento;
- svolgimento di attività sportive non autorizzate;
- sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di
manifestazioni sportive con presenza di pubblico.
L’Amministrazione comunale può disporre l’immediata revoca anche nel caso in cui gli atleti facenti
parte delle società sportive che utilizzano temporaneamente l’impianto, risultino positivi ad uno dei
controlli antidoping disposti dalle autorità sanitarie e/o sia accertata la recidiva partecipazione attiva
da parte della società sportiva, attraverso i propri operatori (allenatore, medico sociale, dirigente,
ecc.), alla somministrazione di prodotti dopanti agli atleti.
ART. 32
Modalità di utilizzo temporaneo degli impianti gestiti dal Comune per manifestazioni sportive
La richiesta d’uso temporaneo degli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune deve essere
presentata all’Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima della data di inizio degli
allenamenti per il campionato, torneo o manifestazione.
Nella domanda si dovrà chiaramente specificare, con esplicita dichiarazione di accettazione:
a) di conoscere le norme del presente regolamento;
b) di utilizzare l’impianto solo per l’uso autorizzato;
c) di essere a conoscenza che il pagamento della tariffa è dovuto anche nel caso di mancato utilizzo
dell’impianto;
Il richiedente dovrà anche indicare il nominativo della persona designata quale Responsabile della
struttura di cui si chiede l’utilizzo.
Le società sportive che utilizzano temporaneamente gli impianti sportivi gestiti direttamente dal
Comune assumono nei confronti dell’Ente locale:
1) la responsabilità di tutti i danni causati alle cose di proprietà comunale da praticanti l’attività
sportiva e dagli intervenuti a qualsiasi titolo alle manifestazioni;
2) ampia ed integrale manleva da qualsivoglia richiesta risarcitoria.
ART. 33
Autorizzazione all’uso degli impianti gestiti dal Comune per manifestazioni non sportive.
L’Amministrazione Comunale potrà utilizzare gli impianti sportivi comunali per l’organizzazione
occasionale di attività non sportive come pubblici spettacoli musicali, danzanti e attività simili,
inviando semplice comunicazione al gestore almeno 15 giorni prima dell’evento.
Per l’autorizzazione all’utilizzo temporaneo degli impianti sportivi per manifestazioni non sportive
da parte di soggetti terzi è data la priorità alle manifestazioni senza scopo di lucro promosse da Enti,
associazioni, Organizzazioni, Comitati ecc., che perseguano scopi umanitari, benefici, di ricerca
scientifica.
Nel caso invece di manifestazioni con scopo di lucro è data la priorità ad Enti, Associazioni,
Organizzazioni, società od altri soggetti pubblici o privati che praticano attività sportiva e che
utilizzano tali manifestazioni per auto-finanziarsi.
In entrambi i casi hanno titolo di preferenza i soggetti operanti nel territorio comunale.
Le domande devono essere presentate al Comune almeno quindici giorni anteriori alla data di
svolgimento della manifestazione.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non autorizzare, a suo insindacabile giudizio e
con atto del responsabile del servizio, l’uso dell’impianto in caso in cui la manifestazione presenti
motivi di pericolo per la pubblica e privata incolumità, o di possibili danni all’impianto per uso non
appropriato dello stesso.
ART. 34
Spese della convenzione.
Tutte le eventuali spese connesse alla stipula della convenzione, nonché alla eventuale registrazione
della stessa, saranno a carico del gestore.
ART. 35
Controversie
Tutte le controversie fra il Comune ed il gestore che non possano trovare definizione in via
amministrativa, verranno devolute al Foro di Bari.
ART. 36
RINVII
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia: - al T.U.E.L. approvato con D. lgs n. 267 del 18.08.2000 per le forme di gestione degli impianti
sportivi; - alla L. 517/77 per l’acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
- alla vigente normativa in materia di concessione e appalti per le forme di gestione in concessione;
- alla L.n. 91/81 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti isoggetti che svolgono
attività sportive; - alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che
svolgono attività sportive regolamentate; - alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione
dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva; - alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per
quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento; - alla Legge regionale 33/2006;
- alla Deliberazione della Giunta regionale n. 891 del 20.6.2022, L.R. n. 33/2006 Titolo I art. 2 bis
“Linee Guida per lo Sport 2022-2024 “ – “Programma operativo 2022.
ART. 37
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di
approvazione.
Per quanto non previsto dal presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono
le vigenti disposizioni legislative in materia.
ART. 38
Norme transitorie
Le disposizioni del presente Regolamento inerenti la gestione degli impianti si applicano a partire
dalla prima stagione sportiva (periodo di riferimento settembre-giugno) successiva all’entrata in
vigore delle norme regolamentari.
Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto, alle
condizioni dalle stesse stabilite fino a naturale scadenza.
È facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova
convenzione coerente con le disposizioni del presente regolamento.




Si cita ancora la 626/94???