A firmare la transazione tra il Comune di Conversano e Il fallimento della Lombardi Ecologia srl sarà il commissario prefettizio, dott. Angelo Caccavone. E’ stata pubblicata sull’albo pretorio online del Comune la delibera avente ad oggetto: “Giudizio promosso dalla Curatela Fallimentare Lombardi Ecologia s.r.l.
c/Comune di Conversano (R. G. n. 8733/2018). Definizione in via transattiva“.
Un duro colpo per le casse comunali, per vicende antecedenti al 2018, e che ha visto il nostro Ente soccombere. Leggendo l’atto di transazione allegato alla deliberazione (e a questo articolo) si evince l’andamento di questa vicenda che ha visto, nel periodo 2014/2018 durante la seconda amministrazione dell’ex sindaco Lovascio, un rimpallarsi di responsabilità tra il Comune di Conversano e la Lombardi Ecologia srl, prima ancora del fallimento.
La morale è che il Comune di Conversano firmerà una transazione con la Curatela Lombardi versando la somma di 800mila euro, rinunciando alle proprie richieste rivenienti da contestazioni. Un durissimo colpo per le casse comunali e per una gestione dei fatti amministrativi che comincia a mostrare le sue lacune e i suoi buchi.
ATTO DI TRANSAZIONE (allegato alla delibera firmata dal commissario prefettizio) TRA
Il FALLIMENTO DELLA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L. (p.i. 03505420723), in persona
dei suoi Curatori, i signori avv. prof. Giorgio Costantino, avv. Paola Merico e dott. Gabriele
Zito, abilitati alla sottoscrizione della presente transazione giusta autorizzazione del comitato
dei creditori del 16/9/2025 e visto del Giudice Delegato dott. Raffaella Simone del
14/10/2025, assistito dall’Avv. Francesco Belviso;
e
il COMUNE DI CONVERSANO (c.f. 00812180727), in persona del Commissario
Straordinario, dott. Angelo Caccavone, assistito dal Prof. Avv. Michele Castellano e dall’Avv.
Angelo Lanno;
PREMESSO CHE
I. Pende, dinanzi al Tribunale di Bari, il giudizio n. r.g. 8733/2018 avviato dal Fallimento
della Lombardi Ecologia s.r.l. nei confronti del Comune di Conversano per ottenere, da
quest’ultimo Ente: (a) la condanna al pagamento della somma di € 2.259.256,50 a titolo di
corrispettivi dovuti per i servizi di igiene urbana resi in esecuzione del contratto di appalto
del 7 aprile 2014; nonché (b) la condanna al risarcimento del danno pari, quantificato in €
311.522,63, conseguente alla mancata restituzione di beni e attrezzature trattenuti dal
medesimo Comune, ovvero, in subordine, al pagamento di un’indennità per il loro utilizzo,
nella misura di € 50.000,00 annui a decorrere dall’11 luglio 2016.
In tale giudizio si è costituito il Comune di Conversano chiedendo il rigetto delle domande
proposte nei suoi confronti e, in subordine, opponendo in compensazione alcuni suoi controcrediti di € 1.466.018,02 e di € 53.504,68, rinvenienti il primo da per penalità ex art. 20
Capitolato Speciale d’appalto ed il secondo da pagamenti che l’ente ha dovuto effettuare, ex
art. 1676 c.c., in favore di dipendenti della Lombardi Ecologia s.r.l. per mancata
corresponsione delle retribuzioni di maggio 2016. Sicché il Giudice, dott. A. Ruffino, ha
ritenuto, nelle more della decisione sull’ammissione di c.t.u., di formulare, con ordinanza
9.7.2025, una proposta transattiva ex art. 185bis c.p.c., mediante versamento in favore del
Fallimento Lombardi Ecologia della somma onnicomprensiva di € 800.000,00, a definitiva
tacitazione delle contrapposte pretese derivanti dal contratto di appalto 7/4/2014; con
integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
All’udienza del 11/12/2025 l’Ente ha aderito alla proposta sulla scorta di deliberazione di
G.M. 5/12/2025 n. 203 (protocollata al n. 45824 del 10.12.2025), mentre il difensore della
Curatela del Fallimento Lombardi Ecologia, pur dichiarandone la sostanziale accettazione, ha
subordinato il suo perfezionamento alla previsione: a) della rinuncia comunale
all’insinuazione al passivo del Fallimento limitatamente alla domanda di ammissione della
somma di € 1.446.018,02; b) della rinuncia alla statuizione ex art. 98 l.f. 1/2/2021 (resa nel
giudizio r.g. 6857/2017), anche con riferimento alle spese legali; c) dell’abbandono, con
spese compensate, della opposizione ex art. 98 l.f. pendente avanti Tribunale di Bari r.g.
7686/2025. Sicché, essendo state introdotte condizioni aggiuntive inerenti alla contestuale
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definizione di parallele vicende giudiziarie, il Giudice dott. A. Ruffino ha rinviato la causa
all’udienza del 21 maggio 2026 per la formalizzazione del conforme consenso del Comune.
II. Parallelamente al predetto giudizio pende, sempre dinanzi al Tribunale di Bari, il giudizio
di opposizione allo stato passivo del Fallimento della Lombardi Ecologia s.r.l. introdotto dal
Comune di Conversano (a seguito di rinvio disposto dalla Suprema Corte con suo
provvedimento n. 11298 del 29 aprile 2025) al fine di vedersi riconosciuto creditore del
predetto fallimento delle somme di € 1.566.795.61, in chirografo, e di € 62.707,79, in
prededuzione, rinvenienti dalle stesse penalità ex art. 20 Capitolato Speciale d’appalto, già
opposte in compensazione nel primo giudizio n. r.g. 8733/2018.
In tale secondo giudizio -iscritto al n. r.g 7686/2025 (GI dott. Moramarco) – il Fallimento
della Lombardi Ecologia si è costituito chiedendo il rigetto delle domande del Comune di
Conversano e in sede di prima udienza le parti hanno chiesto un breve rinvio per la pendenza
di trattative per bonario componimento: il Giudice, accogliendo la richiesta, ha rinviato
all’udienza del 22 settembre 2026 per il prosieguo.
Le Parti, tenuto conto della sopra riferita proposta formulata ex art. 185bis cpc dal GI dott.
Ruffino, senza riconoscimento alcuno delle rispettive ragioni di credito e al solo fine di
evitare i tempi e l’alea dei giudizi ancora oggi pendenti sono ora arrivate alla determinazione
di transigere i citati giudizi.
A tal fine, tutto ciò premesso e considerato, le medesime Parti convengono e stipulano quanto
segue:
Art. 1 – La premessa è patto.
Art. 2 – A tacitazione di ogni pretesa creditoria azionata dal Fallimento della Lombardi
Ecologia s.r.l. col giudizio n. r.g. 8733/2018, il Comune di Conversano, dando seguito alla
Delibera di G.M. 5/12/2025 n. 203 di adesione alla proposta giudiziale ex art. 185bis c.p.c.
del 9/7/2025, si obbliga a versare alla predetta Procedura la somma complessiva di €
800.000,00 (ottocentomila/00), portando così in compensazione, con i residui crediti
rivendicati dal Fallimento con la citazione del 23/5/2018, i propri contro crediti eccepiti in
tale giudizio ed azionati in sede fallimentare, meglio specificati al punto II della premessa.
Il Fallimento della Lombardi Ecologia s.r.l. aderisce alla compensazione; onde il pagamento
di tale somma sarà effettuato dal Comune di Conversano entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dal 21/5/2026, mediante bonifico bancario sul conto corrente del
ridetto Fallimento della Lombardi Ecologia s.r.l., esattamente intestato a Fal. N. 103/16
Lombardi Ecologia srl e di cui al seguente IBAN: IT90R0100504199000000077714;
rimettendo ad avvenuto pagamento l’ordinativo di bonifico all’avv. Francesco Saverio
Belviso alla seguente pec:francesco.belviso@pec.polisavvocati.com.
Art. 3 –Per effetto dell’operata compensazione, il Comune di Conversano rinuncia ai crediti
fatti valere, nei confronti del Fallimento della Lombardi Ecologia s.r.l., nel giudizio ex art.
392 cpc n. r.g. 7686/2025, nonché: alla statuizione di cui al provvedimento n. 1204/2021
emesso ex art. 98 lf dal Tribunale di Bari in data 1/2/2021 e depositato in data 4/2/2021 nel
giudizio rg 6857/2017; alla statuizione per spese legali liquidate in tale provvedimento
depositato in data 4/2/2021; alla statuizione n. 11289/2025 pubblicata il 29/4/2025 all’esito
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del giudizio in Cassazione rg 7374/2021; alle domande e pretese, agli atti ed all’azione di cui
al ricorso ex art. 392 cpc del 9/7/2025 (rg 7686/25).
Le eventuali spese di registrazione dei provvedimenti resi a definizione dei predetti giudizi
Trib. Bari R.G. 6857/2017 e 8733/2018, nonché Cass. n. R.G. 7374/2021, verranno sopportati
dalle Parti in misura uguale; con obbligo di rimborsare al solvens il 50% dell’imposta assolta.
Art. 4 – Il presente accordo transattivo ha effetto novativo, perché frutto di compensazione tra
i contrapposti crediti rivendicati nei giudizi di cui in narrativa, e quindi liberatorio tra le parti
solo ed esclusivamente con riferimento alle domande formulate nei predetti giudizi. Perciò, in
ragione della sottoscrizione del presente accordo transattivo, le Parti dichiarano definita,
transatta e rinunciata ogni reciproca pretesa azionata nei giudizi in parola.
Art. 5 – In conseguenza dell’odierno accordo e ad avvenuto pagamento della somma di cui al
punto 2), attestato al difensore della curatela come indicato innanzi, i giudizi R.G. n.
8733/2018 (GI dott. Ruffino, udienza 21/5/2026, alla quale sarà chiesto rinvio), e R.G. n.
7686/2025 (GI dott. Moramarco, udienza 22/9/2026), saranno abbandonati ed estinti per
inattività delle parti, con compensazione delle spese legali.
Art. 6 – Le spese legali dei giudizi e del presente accordo restano compensate tra le parti e
sottoscrivono il presente accordo anche i difensori delle Parti, al solo fine dell’autentica delle
sottoscrizioni dei relativi assistiti e per rinuncia al vincolo di solidarietà loro spettante per
legge.
Letto, confermato e sottoscritto.