di Vito Fanizzi (Magistrato della Corte d’Appello di Bari)
Dal 17 dicembre il delitto di femminicidio diventa legge dello Stato [1], e non per la fantasia di un legislatore capriccioso. L’uccisione della moglie o della figlia o comunque della donna che non si conforma alle aspettative del suo assassino, l’omicidio della donna quale espressione di volontà di possesso e di dominio, hanno chiesto di essere chiamati con il proprio nome e di essere riconosciuti, in un momento storico particolare. Negli anni ’90 gli omicidi ai danni delle donne erano intorno al 10 % del totale. Nel 2022 [2] hanno raggiunto quasi la soglia del 40 %: nel 92,7 % dei casi l’autore è un maschio; nella quasi totalità, le ragioni dell’uccisione sono quelle del “possesso” e del “potere” sulla donna. L’Italia è il paese in cui, fino al 1968, l’adulterio era reato, ma solo se commesso dalla moglie; fino al 1981, era riconosciuta una riduzione di pena all’uomo che uccideva la moglie, la figlia o la sorella per preservare l’onore della famiglia; fino al 1996, la violenza sessuale era un delitto contro la moralità pubblica, non contro la persona. Il cammino impervio delle donne continua.
La nascita del nuovo reato non è un’anomalia: non lo sono stati, negli scorsi anni, il furto in abitazione e l’omicidio stradale nel momento in cui si sono staccati dalle figure generali del furto e dell’omicidio colposo. Il Professor Giovanni Fiandaca, qualche giorno fa, ha parlato di “bulimia punitiva” che deresponsabilizza la politica, di “ansiolitico sociale, per di più a costo zero”. L’avvertimento ha un indubbio fondamento. Se non ci saranno altri più importanti interventi sul piano sociale ed educativo, i numeri del fenomeno non si invertiranno. Ma l’ordinamento giuridico ha il dovere di isolare ed individuare i fenomeni più gravi e porre le basi per il loro contenimento: con le politiche educative e sociali, certo, ma anche con lo strumento penale, soprattutto quando i numeri sono quelli citati in precedenza.
E’ vero, con le norme attuali è già possibile l’ergastolo nel caso di uccisione di una donna (è accaduto in un recente caso che tanta attenzione ha richiamato nei media), ma in condizioni particolari. Si pone un’esigenza più ampia: quella di nominare e riconoscere un fenomeno, per approfondirne le ragioni e avviare una soluzione. E comminare l’ergastolo non significa “buttare la chiave” e disinteressarsi della persona che il femminicidio commette (l’ergastolo non significa carcere a vita se il condannato intraprende un cammino di reinserimento sociale e di resipiscenza; la presenza di determinate circostanze può portare ad una pena temporanea già nel momento dell’irrogazione).
“Tu la chiami violenza ? Ma se è questo
Che vuol la donna ! Ciò che piace a loro
È dar per forza ciò che voglion dare.
Colei che assali in impeto d’amore
Chiunque ella sia, ne gode, e la violenza
È per lei come un dono…” [3].
Questi versi di Ovidio sono finiti nei manuali di diritto penale e nelle aule di giustizia. La vis grata puellis è stata lo strumento di umiliazione di molte donne vittime di strupro e poi testimoni, nelle aule di giustizia; costrette anche a descrivere, fino al 1996, quando nel codice penale ancora esisteva la distinzione tra l’atto di libidine violento e la violenza carnale, i dettagli dell’atto subito. Da quando la distinzione è stata superata, è comunque rimasta la natura violenta o minacciosa dell’atto sessuale, perché si configuri il reato [4]. Con un paradosso: in Italia l’abitazione merita una tutela maggiore della libertà sessuale di una persona, visto che per il reato di violazione di domicilio non occorre alcuna violenza ed è sufficiente l’assenza di consenso del proprietario.
Una recente iniziativa legislativa intendeva mettere mano a questo stato di cose, ma tutto è stato rinviato. L’operazione era logica e lineare: spostare il contenuto del reato dalla violenza o minaccia dell’autore all’assenza di consenso della vittima [5], visto che, finora, solo l’interpretazione dei giudici, attraverso una forzatura della norma, ha consentito di far rientrare nella “violenza” i baci rubati, i toccamenti insidiosi, l’atto sessuale di donne ubriache o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
La certezza e la precisione delle disposizioni penali sono importanti. Gli onorevoli Salvini e Buongiorno ci hanno assicurato che lo stop è solo temporaneo.
[1] “Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo”.
[2] Istat, Le vittime di omicidio in Italia – Anno 2022.
[3] Ovidio, L’arte di amare, I, 671-674.
[4] Questo il testo della norma vigente: “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione…”.
[5] Questo il testo della norma che sarebbe entrata in vigore: “Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero ed attuale di quest’ultima è punito con la reclusione…”.
